Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di diagnosi e di riabilitazione previste dall'articolo 3.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui

 

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all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
      5. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate a evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità e il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.